Print Friendly and PDF

Sicurezza e responsabilità del committente: il caso (tragico) di Agostino Bonalumi

 

Nella persistenza della estroflessione cambiano la tecnica, i mezzi, gli strumenti mediante i quali la superficie è spinta verso l’esterno, o ritratta verso l’interno, facendo sorgere il pensiero di uno spazio dietro l’opera.

(Agostino Bonalumi)

Ai primi di luglio del 2018, la stampa ha dato ampio risalto ad un tragico evento[1], verificatosi nelle fasi di allestimento della mostra che Palazzo Reale di Milano ha dedicato ad Agostino Bonalumi (1935 – 2013), importante pittore milanese celebre per le sue tele estroflesse[2]con varie tecniche che rivelano un forte gusto per la materia e una predilezione per la tridimensionalità.

Quello che in un primo momento era apparso un incidente sul lavoro, si era poi risolto per essere invece riferibile ad una tragica fatalità, determinata da un imprevedibile e letale malore, che aveva colpito un lavoratore autonomo impegnato nelle fasi di preparazione dell’esposizione. Tuttavia la vicenda in questione, priva di conseguenze d’ordine legale, offre lo spunto per considerazioni di carattere generale sull’organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro proprie di un cantiere, quale propriamente è quello nel quale si svolgono l’insieme dei lavori di allestimento di qualsiasi mostra.

La centralità che istituzioni del genere giustamente riservano all’evento culturale, non deve quindi far perdere di vista l’inderogabilità del sistema di prevenzione e tutela sulla sicurezza sul lavoro che la legislazione italiana, attuativa di quella comunitaria, impone con riferimento a qualsiasi attività lavorativa.

Cercando di tratteggiare un quadro sistematico di riferimento, il punto di partenza dell’odierna riflessione è senz’altro centrato sulla figura del committente della mostra, ossia il soggetto che la organizza e quindi colui “per conto del quale l’intera opera viene realizzata[3]. Questi costituisce, infatti, il garante del sistema di prevenzione e tutela, risultando il destinatario dell’adempimento del complesso degli obblighi che il titolo IV del D. Lgs. 81/2008 dedica ai “cantieri temporanei e mobili”. Ovviamente, questa posizione di garanzia è strettamente correlata all’esistenza di un “cantiere temporaneo o mobile”[4], il cui perimetro di individuazione rischia però di risultare particolarmente ampio, data la sua definizione normativa, in buona misura tautologica, e comunque così estesa da includere le operazioni lavorative tipiche dell’allestimento di una mostra.

Spetta quindi al committente, come sopra individuato, la preliminare progettazione dell’intera “opera” in termini prevenzionistici, così come la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie dei lavori, la nomina dei coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dell’opera stessa. Il committente, che per inciso ha però la possibilità di nominare un responsabile dei lavori[5], è quindi investito della preventiva valutazione del rischio del cantiere e dell’apprestamento delle correlate misure di prevenzione e protezione, così come del coordinamento delle imprese affidatarie e dell’informazione delle stesse sui rischi esistenti, controllandone l’operato – anche per il tramite del coordinatore per l’esecuzione – esercitando infine sulle stesse un penetrante potere di conformazione alle regole di sicurezza.

Momento centrale di questa complessa e articolata attività è quello della valutazione del rischio, che nei cantieri temporanei o mobili trova attuazione nella predisposizione, già in fase di progettazione dell’opera di allestimento dell’intera mostra, di uno speciale documento, il piano di sicurezza e coordinamento, che unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole imprese affidatarie costituisce l’arco portante del sistema di prevenzione e tutela.

Il quadro sopra tratteggiato è poi suscettibile di ulteriori specifici profili di dettaglio, allorquando all’evento espositivo in senso stretto si abbinino spettacoli – musicali e di intrattenimento – di contorno, che ove comportanti la realizzazione di opere temporanee dedicate, vede l’applicazione delle disposizioni del decreto interministeriale 22.7.2014, il cosiddetto “decreto palchi”.

È questa una normativa particolare[6], che introduce una gestione semplificata di taluni adempimenti, comunque e soltanto di stretta pertinenza delle opere funzionali all’evento collaterale alla mostra.

Peraltro, a chiusura dell’analisi dei profili di garanzia che investono la figura del committente, è utile segnalare che qualora le particolarità dell’opera dovessero escludere l’applicazione delle disposizioni sui cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e il complesso dei lavori di allestimento della mostra derivasse da un loro affidamento da parte di una realtà appaltante configurabile come azienda, comunque il sistema normativo delineerebbe una posizione di garanzia strutturata secondo i principi delineati dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, ai sensi del quale il committente è onerato della verifica dell’idoneità tecnico-normativa degli appaltatori, della loro informazione sui rischi specifici dell’ambiente in cui sono chiamati ad operare, del loro coordinamento in funzione della prevenzione e tutela, della valutazione dei rischi dell’opera e della cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Il committente può quindi essere chiamato a rispondere, anche penalmente, dei deficit nell’adempimento degli obblighi complessivamente sopra sinteticamente tratteggiati e che siano causalmente riferibili ad eventi – come la morte o le lesioni – che possano colpire i lavoratori impegnati nell’allestimento di una mostra.

Il presente contributo costituisce un estratto di ART&LAW n. 1 del 2019 su “LA MOSTRA (IM)PERFETTA” di Negri-Clementi Studio Legale Associato (http://negri-clementi.it/wp-content/uploads/2019/02/ARTLAW-119-LA-MOSTRA-IMPERFETTA.pdf).

[1]Il riferimento è alla prematura scomparsa di Luca Lovati, storico assistente di Agostino Bonalumi e titolare dell’omonima impresa individuale, molto nota nell’ambiente artistico, che al momento dell’incidente stava collaborando alla realizzazione dell’esposizione “Bonalumi 1958 – 2013” e che, a seguito di un malore, era caduto da una scala posta ad altezza superiore ai due metri.

[2]Il termine estroflessione indica una specifica forma espressiva artistica consistente nel creare una dilatazione spaziale verso l’esterno della tela, per lo più monocromatica, tramite diversi accorgimenti tecnici. Questo approccio ha rappresentato un elemento di rottura agli standard pittorici tradizionali. Il dinamismo delle tele estroflesse di Bonalumi – create con il prezioso contributo della moglie – era ottenuto mediante l’ausilio di centine, bacchette d’acciaio incollate sulla tela in modo da dilatarne la superficie, alterandone la percezione e creando così “un ulteriore livello di ambiguità”. Un livello di ambiguità accentuato dalle ombre che si creano e si snodano fra le sue opere, perché anch’esse cambiano, come le forme, con la luce; non sono reali, ma si modificano in base all’intelligenza e il sentimento di colui che le osserva.

[3]Si veda in questo senso la definizione di committente ricavabile dall’art. 89, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008, che tuttavia ha il limite di non essere stato pensato con riferimento alla specificità dei lavori che caratterizzano l’allestimento di una mostra. Sotto questo profilo, anche se di non immediata applicazione alla tipologia di eventi qui in esame, si segnala la definizione di committente ricavabile dall’art. 3 del decreto interministeriale 22.7.2014 (il cosiddetto “decreto palchi”), che offre un quadro definitorio senza dubbio più pertinente, intendendo come committente “il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all’articolo 1, comma 2, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione” (il riferimento è alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento).

[4]Si veda in proposito l’art. 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008, che rinvia all’elenco X del medesimo decreto, e che vi include “i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.

[5]Si tratta della figura individuata dall’art. 89, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 81/2008 e che risulta investito delle responsabilità di cui agli art.li 90 e 93 del medesimo decreto. Nella sostanza il responsabile dei lavori risulta identificabile come un delegato funzionale del committente, la cui investitura dovrebbe rispettare i canoni di cui all’art. 16 del D. Lgs. 81/2008.

[6]Per la definizione dell’ambito di applicazione del “decreto palchi”, e segnatamente – ai fini dell’odierna riflessione – del suo capo I, si veda l’art. 1 del decreto interministeriale (Ministero del Lavoro e della Salute) 22.7.2014

Commenta con Facebook

leave a reply

*