Print Friendly and PDF

Il Giotto da 10 milioni di euro rivelato (e trafugato). Una questione giuridica

Madonna con Bambino di Giotto trafugato Madonna con Bambino di Giotto trafugato
Madonna con Bambino di Giotto trafugato
Madonna con Bambino di Giotto trafugato

Con decisione emessa lo scorso 23 luglio 2018 la High Court of Justice di Londra ha rigettato il ricorso presentato da Kathleen Simonis, collezionista inglese ma residente in Italia, per esportare in Svizzera un quadro ritraente una “Madonna con bambino” da quest’ultima acquistato a un’asta a Firenze nel 1990 – per 8 milioni di lire -,come tavola di artista sconosciuto del XIX secolo per un corrispettivo di 3.500 sterline,e successivamente attribuito a Giotto o alla sua scuola, datato 1297 – e valutato ora 10 milioni di euro -, da quest’ultima poi trasportato a Londra.

La Corte ha ritenuto, infatti, che il trasferimento dell’opera in Inghilterra sia avvenuto illegalmente in quanto il quadro non dispone(va) del prescritto attestato di libera circolazione emesso dall’ufficio di esportazione del Ministero dei beni culturali italiano e le licenze che ne autorizzavano l’uscita temporanea, peraltro rilasciate per lo più sulla base della prima attribuzione, sono state revocate e sarebbero comunque scadute; con la conseguenza che il quadro avrebbe dovuto in ogni caso prontamente ritornare in Italia e qualsiasi autorizzazione all’esportazione dell’opera avrebbe dovuto essere richiesta al governo italiano, e non invece a quello inglese, come sostenuto dalla ricorrente.

La Corte ha ritenuto infondate le obiezioni sollevate dalla Simonis sull’asserita irrilevanza della mancata autorizzazione all’esportazione del quadro in Inghilterra in quanto i vincoli sull’esportazione delle opere d’arti sarebbero incompatibili con le norme Ue sulla libera circolazione delle merci; il divieto di imporre restrizioni quantitative alla circolazione dei beni all’interno dell’Unione, sancito dall’art 35 del Trattato sul Finanziamento dell’Unione Europea (“TFEU”), non preclude infatti eventuali limitazioni alla circolazione di opere “giustificati da motivi di[…] di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale” (art. 36 TFEU).

Al momento il quadro rimane quindi in Inghilterra e la sola licenza offerta dall’Arts Council England, l’ente inglese preposto al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle opere riconosciute come beni culturali, è per il suo ritorno in Italia.

La vertenza è, non ne dubitiamo, solo all’inizio; ma sin dall’inizio, come ha commentato l’avvocato del governo italiano, “Una persona ragionevole avrebbe dovuto sapere che la rimozione del dipinto dall’Italia avrebbe comportato notevoli rischi legali”.

Commenta con Facebook

leave a reply

*