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No licenza di esportazione? No party. L’esportazione irregolare di beni culturali all’estero configura responsabilità penale

Isabella d'Este attribuita a Leonardo Il ritratto di Isabella d'Este attribuito a Leonardo
Isabella d'Este attribuita a Leonardo
Il ritratto di Isabella d’Este attribuito a Leonardo

di Annapaola Negri-Clementi e Filippo Maria Federici

In data 17 aprile 2018 è stata depositata in cancelleria una rilevante sentenza della Corte di Cassazione.

L’importanza della pronuncia sta, non tanto nella raffinatezza delle argomentazioni giuridiche della Suprema Corte, ma nella conferma – in un caso di esportazione di un’opera attribuita a Leonardo – della rigidità del nostro ordinamento rispetto alla esportazione dal territorio nazionale di beni culturali.

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Sin dal 1939 (cfr. L. 1 giugno 1939, n. 1089 – cd. “Legge Bottai”), infatti, il nostro ordinamento sanziona con severità questo tipo di pratiche illecite. Oggi la normativa di riferimento è il Codice dei Beni Culturali (cfr. D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

Con riguardo alla esportazione illecita di opere d’arte dall’Italia, il Codice dei Beni Culturali all’art. 174, comma 1, prevede che “chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all’art. 11, comma 1, lett. f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165”.

Trattandosi di fattispecie delittuosa, l’elemento psicologico richiesto è quello del dolo, con la conseguenza che l’errore, pur colpevole, esclude il dolo[1]; la giurisprudenza ha peraltro affermato che, laddove la qualità culturale del bene sia avvertibile anche da persone non specificamente esperte, il dolo possa ritenersi sussistente[2].

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Isabella d'Este attribuita a Leonardo
Il ritratto di Isabella d’Este attribuito a Leonardo

Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di condanna della Corte d’Appello di Ancona che aveva condannato proprietaria e consulente legale incaricato della vendita del dipinto “Ritratto di Isabella d’Este” attribuito a Leonardo da Vinci.

Sulla autenticità del dipinto (61cm per 46,5cm) vi sono poche certezza ma taluni fra i più importanti esperti dell’opera di Leonardo non hanno escluso l’intervento del genio rinascimentale. Anche alcune perizie tecniche paiono confermare la compatibilità, con riferimento alla datazione, con la pittura dei primi decenni del XVI secolo.

Stando a indiscrezioni di stampa e a quanto riportato nella sentenza n. 17116 del 2018 della terza Sezione penale della Corte di Cassazione il “Ritratto di Isabella d’Este” sarebbe stato esportato illegalmente dall’Italia in Svizzera nel 2010 per essere depositato in un caveau, prima di una banca, sino all’agosto 2013 e poi di una società finanziaria, sino alla confisca del febbraio 2015.

Sulla scorta di questi fatti, dopo indagini che hanno coinvolto decine di soggetti, il Giudizio avviato dal PM pesarese Dott. Manfredi Palumbo è terminato il 9 marzo 2017 con una sentenza del Tribunale di Pesaro di condanna del proprietario e del professionista incaricato della vendita, per esportazione illecita di opere d’arte ex art. 174 del Codice dei Beni Culturali.

Avverso questa sentenza è stato avviato il secondo grado di giudizio di merito ma la Corte di Appello di Ancona ha confermato, in data 17 luglio 2017, quanto deciso in primo grado.

I ricorrenti (i.e. la proprietaria e il professionista incaricato della vendita) si sono rivolti alla Corte di Cassazione proponendo due motivi di impugnazione.

Sebbene le prospettazioni fossero afferenti ognuna alle contestazioni segnatamente ascritte a ciascun ricorrente, a giudizio della Suprema Corte, tali contestazioni si innestano su due dorsali comuni. Con il primo motivo i ricorrenti hanno lamentato, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 110 e 43 c.p. in relazione all’art. 174 del Codice dei Beni Culturali e al vizio motivazionale, la manifesta carenza di un quadro indiziario idoneo a costituire mezzo di prova. Con il secondo motivo le parti eccepiscono l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

La Corte di Cassazione, pronunciandosi sui due motivi, ha affermato – senza esporsi in alcun modo sull’autenticità dell’opera attribuita a Leonardo e irregolarmente esportata dall’Italia – l’inammissibilità di entrambi i motivi.

Con riferimento al primo motivo i giudici della Corte di Cassazione hanno scardinato, riferendosi ad una perizia commissionata ad un perito residente a Modena poco prima che l’opera fosse rinvenuta in caveau a Lugano, l’assunto delle difese dei ricorrenti secondo cui il dipinto sarebbe sempre stato in Svizzera. Secondo la difesa dei ricorrenti l’opera in circolazione in Italia sarebbe stata una riproduzione dell’opera originale. In aggiunta, con riferimento al vizio motivazionale lamentato dai due ricorrenti, la Corte di Cassazione ha precisato che sebbene la sentenza della Corte d’Appello impugnata giustifichi – erroneamente[3] – l’intera operazione posta in essere dagli imputati con l’evasione dell’imposizione fiscale, poco importa: “quale che possa essere stato il motivo che ha indotto” gli imputati “a trasportare il quadro […] ai fini della sua futura vendita, che potrebbe essere anche quello di un più vivace e florido mercato di opere d’arte o di prospettive di guadagno più remunerative, non viene comunque meno l’antigiuridicità del fatto, di talché l’erronea valutazione resa al riguardo dai giudici di merito non può ritenersi riguardare un elemento decisivo.”.

Con riferimento al secondo motivo la Suprema Corte si è invece limitata a rilevare l’inammissibilità del primo. Detta inammissibilità non consente neppure, nella ricostruzione dei giudici della Corte di legittimità, di esaminare il secondo motivo afferente all’intervenuta prescrizione del reato: “l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.”.

Il ritratto di Isabella d'Este attribuito a Leonardo
Il ritratto di Isabella d’Este attribuito a Leonardo

E’ degno di nota che, con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha confermato la condanna alla pena di un anno e due mesi di carcere (già decisa nei precedenti due gradi dei giudizi di merito) ritenendo il proprietario dell’opera e il professionista incaricato dalla proprietà per la vendita del dipinto colpevoli del reato di cui all’art. 174 del Codice dei Beni Culturali.

Il caso analizzato conferma come – per la configurabilità dell’ipotesi di reato di “uscita o esportazione illecita” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 174 del Codice dei Beni Culturali – non sia necessario che le opere esportate siano state (o meno) oggetto di notifica da parte della competente autorità amministrativa. E’ sufficiente invece per la configurabilità del reato che l’opera abbia un intrinseco interesse storico artistico.

Si auspica che questa ennesima pronuncia aiuti a rendere sempre più sensibile chi possiede opere d’arte nel territorio italiano stimolando sempre più un fisiologico confronto, qualora si stia valutando il trasferimento di quei beni artistici, con le competenti soprintendenze.

[1] In questi termini si veda G. Mari, Commento all’art. 174, in Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, M.A. Sandulli (a cura di), II Edizione, Giuffrè, Milano, 2012, p. 1267.

[2] Cfr. Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2000, n. 2056, in Dejure e in CP, 2001, p. 266.

[3] Il vigente ordinamento non prevede alcuna tassazione per la vendita di beni personali i cui proventi, ove non rientrino in un’attività imprenditoriale, sono fiscalmente irrilevanti. L’art. 67 del TUIR che disciplina la tassazione dei cd. redditi diversi, non prevede infatti fra questi quelli provenienti da realizzo di plusvalenze per la vendita di opere d’arte.

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